Art. 1
In vigore dal 20 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Visto il giudizio di idoneità tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società.
Elettronucleare Nazionale "Senn", per azioni, con sede in Napoli, via Roberto Bracco n. 20, rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dall' della legge 27 giugno 1964, n. 452;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;
Decreta:
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L'impresa della Società Elettronucleare Nazionale "Senn", per azioni, con sede in Napoli, via Roberto Bracco n. 20, è trasferita all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-14;1569#art-1