Art. 1
In vigore dal 30 gen 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1964, n. 585, con il quale è stata istituita la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso l'Università di Siena Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Siena in data 13 giugno 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-12;1458#art-1