Art. 1
In vigore dal 5 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella, legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;.
Vista la deliberazione, n. 13 del 15 gennaio 1964, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine ha chiesto di essere autorizzata ad acquistare dalla Cooperativa edilizia "La Casa" un locale da destinare ad autorimessa dell'Ente;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine è autorizzata, ad acquistare dalla Cooperativa edilizia "La Casa" un locale, sito in Udine, via Savorgnana, n. 29, alle condizioni previste nella deliberazione n. 13 del 15 gennaio 1964.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 196\5
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 50. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-01;1653#art-1