Art. 2

In vigore dal 17 feb 1965
Il prefetto della provincia di Parma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 novembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1965 Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 64. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-25;1554#art-2

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