Art. 2
In vigore dal 17 feb 1965
Il prefetto della provincia di Parma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 64. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-25;1554#art-2