Art. 1
In vigore dal 13 gen 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, con il quale sono stati ripartiti tra le varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1964-65, i nuovi posti di professore di ruolo istituiti, per lo stesso anno accademico, con l'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Visto il verbale dell'adunanza del 7 ottobre 1964, nella quale la Facoltà di farmacia dell'Università di Siena ha proposto che, in relazione alle esigenze dell'insegnamento, il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, per il corso di laurea in.
Farmacia, venga destinato alla Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università;
Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di farmacia;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di farmacia dell'Università di Siena, con effetto dall'anno accademico 1964-65, viene trasferito, con la stessa decorrenza, alla Facoltà di medicina e chirurgia della medesima Università, per il corso di laurea in Medicina e chirurgia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 20. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-23;1401#art-1