Art. 1
In vigore dal 7 feb 1965
N. 1506. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Gorizia, con atto 28 dicembre 160, n. 9320 di repertorio, rogato dal notaio Giuseppe Grusovin, di un appezzamento di terreno di mq. 992 sito nel predetto Comune, per la costruzione di una caserma dei Carabinieri.
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 122. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-20;1506#art-1