Art. 1
In vigore dal 12 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1386, emesso nell'adunanza del 17 luglio 1064;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Procida, in provincia di Napoli, limitatamente alle zone Cala Sant'Antonio a sud-ovest di punta Pizzago, della Corricella e della zona ad est ed ovest della Marina di Cattolico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 53. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-10;1533#art-1