Art. 1
In vigore dal 9 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1116, emesso nell'adunanza dell'11 giugno 1964;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Troilo, frazione del comune di Pietrabbondante, in provincia di Campobasso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 120. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-10;1513#art-1