Art. 1
In vigore dal 11 apr 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996 Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
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È istituito in Kathmandu (Nepal) un Consolato generale di 2° categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-06;1640#art-1