Art. 1

In vigore dal 11 apr 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta, ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 12 ottobre 1963 con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera commissariale 24 aprile 1932, n. 1249 - approvata dal Ministero dell'interno il 18 dicembre 1962 - l'approvazione del piano particolareggiato n. 162 di esecuzione della zona compresa fra la via della Pineta Sacchetti, il fosso di Sant'Onofrio e la ferrovia Roma-Viterbo; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non è stata presentata, nei termini stabiliti, alcuna opposizione; Considerato che il piano particolareggiato proposto prevede la destinazione ad edilizia speciale di un vasto comprensorio, di proprietà dell'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, e ciò allo scopo di consentire nel comprensorio stesso la realizzazione di un complesso di cliniche ed annessi della Facoltà di medicina dell'Università cattolica del Sacro Cuore; che detto piano comporta variante al piano regolatore di massima, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, il quale destina il comprensorio di che trattasi a "parco privato"; che la nuova destinazione ad "edilizia speciale" meglio si presta a soddisfare le più moderne esigenze funzionali e distributive del complesso sanitario di cui sopra; che, pertanto, il piano particolareggiato predisposto dal comune di Roma appare meritevole di approvazione; che, per quanto riguarda la disposizione dei corpi di fabbrica indicati nella planimetria in scala 1: 1000 costituente l'allegato A al piano potranno essere consentite, in sede di attuazione, modifiche intese ad assicurare una migliore funzionalità del complesso ferme restando tutte le quote massime di copertura fissate in detto allegato; Considerato che il piano di che trattasi non prevede nè espropriazioni nè esecuzione di opere pubbliche in quanto le sistemazioni degli accessi al complesso edilizio progettato rivestono carattere privato e saranno, pertanto, a carico dell'Istituto proprietario; che, di conseguenza, non si rende necessario da parte del comune di Roma la redazione del piano finanziario previsto dall'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; Considerato che per l'attuazione del piano particolareggiato si ritiene congruo il termine di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto; Visto il voto n. 774 emesso nell'adunanza del 20 novembre 1963 dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma; Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981; Vista la nota 17 marzo 1964, n. 396, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 2 della, legge 26 gennaio 1962, n. 17; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: È approvato il piano particolareggiato n. 162 di esecuzione della zona compresa fra la via della Pincia Sacchetti, il fosso di Sant'Onofrio e la ferrovia Roma-Viterbo, visitato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1: 5000, in una planimetria in iscala 1: 2000, in una planimetria in iscala 1: 1000 costituente l'allegato A e in una relazione tecnica. Per l'attuazione del piano particolareggiato di cui sopra è fissato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 novembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1965 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 89. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-06;1638#art-1

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