Art. 1

In vigore dal 27 mar 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878 e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: . L'Agenzia consolare in Albany (Stati Uniti d'America), alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in New York, è soppressa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-06;1635#art-1

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