Art. 1
In vigore dal 26 dic 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
.
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 10 ottobre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-06;1289#art-1