Art. 3
In vigore dal 1 gen 1965
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio dello anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 novembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA MORO - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 10. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-02;1334#art-3