Art. 3

In vigore dal 1 gen 1965
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio dello anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 novembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1964 Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 10. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-02;1334#art-3

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