Art. 1
In vigore dal 31 gen 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 118, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Diplomatica ed Archivistica annessa alla Facoltà di lettere e filosofia con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in Diplomatica ed Archivistica
Art. 119. - È istituita la scuola di specializzazione in Diplomatica ed Archivistica, che ha per fine di promuovere la preparazione tecnica di coloro che aspirano alla carriera direttiva degli archivi e di incrementare lo studio e la pubblicazione dei fondi archivistici e delle fonti storiche in genere, con particolare riguardo ai documenti dell'Italia meridionale.
Art. 120. - La Scuola conferisce il diploma di specializzazione in Diplomatica ed Archivistica.
Art. 121. - Sono ammessi alla Scuola i laureati in Giurisprudenza, in Lettere e filosofia e in Scienze politiche, purchè forniti di diploma di maturità classica Riguardo alle tasse, soprattasse e contributi, valgono in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti per gli studenti dei corsi di laurea.
Gli iscritti sono tenuti altresì al versamento di un contributo di internato il cui ammontare sarà fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio della scuola.
Art. 122. - Il corso della Scuola ha la durata di due anni.
Sono insegnamenti costitutivi della Scuola
a) Materie fondamentali:
1) Archivistica;
2) Diplomatica (biennale);
3) Istituzioni di diritto privato medievale e moderno;
4) Istituzioni di diritto romano-bizantino;
5) Paleografia latina (biennale);
6) Storia medievale;
7) Storia moderna;
8) Storia degli ordinamenti giuridici medievali;
9) Storia degli ordinamenti giuridici moderni.
b) Materie complementari:
1) Greco bizantino;
2) Latino medioevale;
3) Paleografia greca;
4) Storia dell'economia medievale e moderna.
Art. 123. - Per conseguire il diploma gli iscritti debbono:
a) aver seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti assegnati a ciascun anno secondo il seguente piano di studi:
1° Anno:
1) Diplomatica (1° anno);
2) Istituzioni di diritto romano-bizantino;
3) Paleografia latina (1° anno);
4) Storia medievale;
5) Storia moderna;
6) Storia degli ordinamenti giuridici medievali.
Una materia a scelta fra le complementari.
2° Anno:
1) Archivistica;
2) Diplomatica (2° anno);
3) Istituzioni di diritto privato medievale e moderno;
4) Paleografia latina (2° anno);
5) Storia degli ordinamenti giuridici moderni.
Una materia a scelta fra le complementari.
Gli esami di Paleografia latina e di Diplomatica dovranno essere sostenuti alla fine del biennio;
b) aver apprestato e discusso l'edizione critica di una serie di documenti.
La discussione è sottoposta alla previa autorizzazione di due relatori che ne assumono la responsabilità.
La pubblicazione relativa non potrà essere effettuata se non con l'autorizzazione della Direzione della scuola e sempre nella apposita collana da essa curata.
Art. 124. - Il Consiglio della scuola si compone dei professori incaricati degli insegnamenti costitutivi ed è presieduto dal direttore, nominato alternativamente per un triennio fra i direttori dei due Istituti di storia del diritto italiano e di paleografia.
Gli incarichi di insegnamento vengono conferiti dal rettore su designazione del Consiglio della scuola.
Per la prima attuazione la designazione per gli incarichi verrà fatta di comune accordo dai direttori dei due Istituti di cui al primo comma.
Il direttore ha compiti di coordinamento ed organizzazione del programma di attività didattica e scientifica della Scuola, sentito il Consiglio che lo approva.
Art. 125. - Le Commissioni per gli esami di profitto vengono nominate dal direttore della Scuola.
Le Commissioni per gli esami di diploma sono nominate dal rettore, sentito il direttore della Scuola, e si compongono di sette membri.
Art. 126. - A disposizione degli iscritti sarà messo annualmente un certo numero di borse di studio.
Le modalità del conferimento saranno preventivamente fissate e pubblicate prima dell'inizio di ciascun anno accademico dal Consiglio della scuola.
Art. 127. - Al termine di ogni biennio il direttore della Scuola trasmetterà una relazione al rettore e alle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 74. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1461#art-1