Art. 1
In vigore dal 31 gen 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni, Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1971, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 20, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Giurisprudenza, abrogato e sostituito dal seguente:
Agli effetti della iscrizione e degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche:
a) le Istituzioni di diritto romano rispetto al Diritto romano e alla Esegesi delle fonti del diritto romano;
b) la Storia del diritto romano rispetto al Diritto romano, alla Esegesi delle fonti del diritto romano e alla Storia del diritto italiano;
c) le Istituzioni di diritto privato rispetto al Diritto civile, al Diritto commerciale, al Diritto del lavoro, al Diritto amministrativo, al Diritto processuale civile, al Diritto industriale, al Diritto agrario e al Diritto privato comparato;
d) il Diritto costituzionale rispetto al Diritto amministrativo, al Diritto pubblico comparato e al Diritto costituzionale regionale;
e) l'Economia politica rispetto alla Scienza delle finanze e diritto finanziario;
f) la Scienza delle finanze e Diritto finanziario rispetto al Diritto tributario;
g) il Diritto processuale civile rispetto al Diritto processuale amministrativo;
h) la Filosofia del diritto rispetto alla Sociologia;
i) il Diritto amministrativo rispetto al Diritto processuale amministrativo.
Dopo l'art. 107 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Clinica dermosifilopatica.
Scuola di specializzazione in Clinica dermosifilopatica
Art. 108. - La Scuola ha la durata di due anni ed ha sede presso la Clinica dermosifilopatica, il cui professore di ruolo è direttore della Scuola.
Art. 109. - Potranno essere iscritti alla Scuola i laureati in Medicina e chirurgia nel numero massimo di 5 (cinque) per anno.
Art. 110. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia della cute e degli organi genitali;
2) Fisiologia della cute e degli organi genitali;
3) Batteriologia applicata;
4) Semeiotica generale dermatologica;
5) Patologia e clinica delle malattie cutanee e sifilitiche;
6) Urologia;
2° Anno:
1) Malattie esantematiche;
2) Emopatie e cute;
3) Anatomia e istologia patologica delle malattie cutanee e veneree;
4) Igiene e profilassi delle malattie veneree;
5) Sifilide del sistema nervoso;
6) Medicina legale specialistica;
7) Terapia generale specialistica;
8) Terapia fisica specialistica;
9) Clinica delle malattie cutanee e veneree.
Art. 111. - È obbligatorio l'internato nei due anni di corso nella Clinica dermosifilopatica.
Gli iscritti alla fine del primo anno di corso dovranno superare una prova di esame su tutti gli insegnamenti.
Alla fine del secondo anno di corso i candidati, per essere ammessi all'esame di diploma, dovranno superare una prova di esame su tutti gli insegnamenti del secondo anno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 61. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1460#art-1