Art. 1

In vigore dal 31 gen 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 57. - Nel gruppo di materie a scelta dello studente del corso di laurea in Ingegneria civile - Sezione edile, è aggiunto il seguente nuovo indirizzo: a) Indirizzo vibrazioni: Complementi di matematica; Tecnica delle vibrazioni ed acustica. Agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria civile - Sezione trasporti - gli insegnamenti di "Tecnologie meccaniche" e di "Elementi di macchine" sono soppressi e sostituiti con quelli di "Tecnologie generali da materiali" e di "Disegno di macchine". Tra gli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica gli insegnamenti di "Radiotecnica" e di "Costruzione di macchine" sono soppressi e sostituiti con quelli di "Costruzioni di macchine elettriche" e di "Elementi e costruzioni di macchine". Nello stesso corso di laurea ai gruppi di materie a scelta è soppresso l'indirizzo elettromeccanico e sostituito con quello di: b) Indirizzo elettronico Radiotecnica; Complementi di comunicazioni elettriche. Agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria meccanica l'insegnamento di "Controlli e servomeccanismi" da semestrale passa annuale. Nello stesso corso di laurea l'insegnamento di "Organizzazione aziendale e legislazione industriale" è soppresso e sostituito con quello di "Termodinamica e termocinetica applicate". Nello stesso corso di laurea l'Indirizzo laboratori di ricerca muta denominazione con quello di "Indirizzo di meccanica sperimentale". Nello stesso corso di laurea è aggiunto il seguente nuovo indirizzo: Indirizzo vibrazioni: Complementi di matematica; Tecnica delle vibrazioni ed acustica. Agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria nucleare l'insegnamento di "Controlli e servomeccanismi" da semestrale passa annuale. Nello stesso corso di laurea l'insegnamento obbligatorio di "Costruzione di macchine" è soppresso e sostituito con quello di "Elementi e costruzioni di macchine". Agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria aeronautica l'insegnamento di "Controlli e servomeccanismi" da semestrale passa annuale. Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti obbligatori di "Elettronica applicata" e di "Strumentazione ed assistenza al volo" (semestrale) sono soppressi e sostituiti con quelli di "Principi ed elementi di navigazione ed assistenza al volo" e di "Strumentazione ed impianti di bordo per aeromobili" (semestrale). Nel gruppo c) di materie a scelta del corso di laurea in Ingegneria elettronica l'insegnamento di "Tecnica della programmazione" viene sostituito con quello di "Elettronica dei circuiti a scatto". Nello stesso corso di laurea ai gruppi di materie a scelta viene aggiunto il seguente: e) Indirizzo vibrazioni: Complementi di matematica; Tecnica delle vibrazioni ed acustica. Per i corsi di laurea in Ingegneria elettrotecnica nucleare, Aeronautica e di Elettronica, l'insegnamento - obbligatorio sul piano della Facoltà - di "Tecnologie meccaniche" e soppresso e sostituito con quello di "Tecnologia meccanica". Art. 62, relativo alla precedenza è così modificato: Nell'elenco degli esami di cui alla lettera m) del corso di laurea in Ingegneria nucleare è abolita la propedeuticità dell'insegnamento di "Controlli e servomeccanismi" rispetto a quelli di "Elettronica nucleare" e di "Fisica del reattore". Dopo l'art. 69 è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 70. - Gli Istituti di "Architettura tecnica" e di "Architettura e composizione architettonica e urbanistica" sono riuniti in un unico Istituto: "Istituto di architettura tecnica". Dopo l'art. 126 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in Scienze nucleari applicate all'Ingegneria annesso alla Facoltà d'ingegneria. Corso di perfezionamento in Scienze nucleari applicate all'ingegneria Art. 127. - È istituito presso la Facoltà di ingegneria il corso di perfezionamento in Scienze nucleari applica all'ingegneria. Il corso è regolato da un Consiglio direttivo, costituito da un direttore e dai professori di ruolo che vi tengono corsi regolari; il direttore e nominato dal rettore su proposta del Consiglio di facoltà. Il Consiglio determina, anno per anno, in accordo con il Consiglio di facoltà e udito, qualora occorra, gli Enti che contribuiscono al finanziamento del corso: a) la durata e la distribuzione dei singoli insegnamenti anche in rapporto all'esperienza didattica e all'evoluzione tecnica; b) il numero di allievi che possono essere ammessi ed i requisiti per l'ammissione; c) le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione circa l'ammontare dei contributi richiesti per l'iscrizione al corso e circa l'impiego dei fondi per il funzionamento del corso stesso; d) le proposte circa la composizione della Commissione di esame che sarà nominata dal preside, sentito il Consiglio di facoltà e circa la composizione della Commissione delegata a svolgere i colloqui per la accettazione. Art. 128. - Al corso possono essere iscritti i laureati in Ingegneria, in Fisica, in Chimica, in Matematica e Fisica; la loro accettazione e condizionata dall'esito di in colloquio atto ad accertare la preparazione; vi possono essere ammessi anche aspiranti aventi titoli accademici diversi dai precedenti; previa deliberazione della Facoltà e sempre subordinatamente all'esito del colloquio predetto. Gli insegnamenti del corso sono scelti fra i seguenti: 1) Richiami di fisica atomica; 2) Fisica nucleare; 3) Fisica del reattore ed esercitazioni con il reattore AGN 201; 4) Rivelatori e misure nucleari con laboratorio; 5) Elettronica della fisica nucleare con laboratorio; 6) Problemi di termomeccanica; 7) Effetti delle radiazioni sui materiali; 8) Impianti nucleari; 9) Isotopi e tecnologie chimiche con laboratorio; 10) Dosimetria biologica e problemi di sicurezza. Potranno essere inclusi altri insegnamenti che vengono svolti presso l'Università di Palermo, come corsi regolari, e cicli di conferenze. Art. 129. - Il corso di perfezionamento ha durata annuale. Alla fine del corso, nelle sessioni estiva e autunnale, si svolgerà l'esame, vertente sul gruppo delle materie d'insegnamento. La Commissione esaminatrice, nominata dal preside, sentito il Consiglio di facoltà, su proposta del Consiglio direttivo del corso, è costituita da un numero di membri compreso fra 5 e 11. A coloro che hanno frequentato il corso e superato l'esame è rilasciato un certificato di studi e di profitto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1965 Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 62. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1459#art-1

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