Art. 1

In vigore dal 29 gen 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: Dialettologia italiana; Lingue anatoliche; Lingue ugro-finniche; Miceneo e minoico; Storia delle esplorazioni geografiche; Storia dell'Europa orientale; Storia della critica d'arte; Teoria e storia della storiografia. L'insegnamento complementare di "Storia della letteratura latina medioevale" è abrogato e sostituito dall'insegnamento di: "Lingua e letteratura latina medioevale". Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di: Storia della scienza e della tecnica; Storia della filosofia moderna e contemporanea; Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è aggiunto quello di "Lingua e letteratura portoghese". Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di: Tecnologia degli olii, grassi e derivati (semestrale); Allevamento vegetale. Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di: Patologia aviare; Microbiologia veterinaria e tecnica. Art. 84, relativo alla Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte antica, medioevale e moderna, è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Sono insegnamenti obbligatori per tutti e tre i rami la Storia dell'arte medioevale e moderna e l'Archeologia e storia dell'arte greca e romana. Le discipline a complemento degli esami fondamentali in ciascuna branca possono essere scelte anche fra quelle insegnate in Facoltà diverse da quella di "Lettere". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1965 Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 75. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-31;1448#art-1

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