Art. 1

In vigore dal 5 gen 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del suddetto Politecnico; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte. Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 14. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Architettura sono aggiunti quelli di "Complementi di scienza delle costruzioni" e di "Materie sociologiche ed economiche". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1964 Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 11. - VILLA
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