Art. 4
In vigore dal 12 gen 1965
Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.
All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.
La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-30;1393#art-4