Art. 3
In vigore dal 12 gen 1965
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa "Azienda Idroelettrica Arteniese", con sede in Artegna (Udine), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-30;1382#art-3