Titolo I
Art. 1
In vigore dal 6 gen 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 febbraio 1960 n. 186, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa;
Decreta;
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-1