Titolo I

Art. 1

In vigore dal 6 gen 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 23 febbraio 1960 n. 186, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa; Decreta; ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1612#art-1

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