Art. 1
In vigore dal 12 dic 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Visto il giudizio di idoneità tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa della Società mineraria carbonifera sarda, per azioni, con sede in Carbonia (Cagliari), piazza Iglesias n. 1, rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dall' della legge 27 giugno 1964, n. 452;
Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;
Decreta:
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Ai sensi dell' della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e dell' della legge 27 giugno 1964, numero 452, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati della Società mineraria carbonifera sarda, per azioni con sede in Carbonia (Cagliari), piazza Iglesias n. 1, destinati alle attività elettriche situati nelle province di Cagliari, Nuoro e Sassari, e gli impianti della stessa Società per l'interconnessione in corrente continua con la rete elettrica nazionale.
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati, e le concessioni di cui ai decreti dell'Assessore all'industria e al commercio della Regione autonoma della Sardegna n. 122 in data 9 maggio 1956, e n. 132 in data 22 maggio 1936, per la coltivazione di combustibili fossili nelle località Serici, sita nel territorio dei comuni di Gonnesa e Portoscuso (Cagliari), e Cortoghiana Nuova, sita nel territorio del confine di Carbonia (Cagliari), registrati dalla Corte dei conti, Delegazione per la Regione sarda rispettivamente il 25 maggio 1956 nel registro Assessorato industria e commercio n. 1, foglio n. 3, e il 9 giugno 1956 nello stesso registro al foglio n. 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-28;1213#art-1