Art. 1
In vigore dal 27 dic 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 241 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 1350 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di: "Storia e critica del film".
All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di: "Storia e critica del film".
All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di: "Storia e critica del film".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 168. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-27;1297#art-1