Art. 1
In vigore dal 27 dic 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30, settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312, Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione:
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato, con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appreso:
Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
Sociologia giuridica;
Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi.
Art. 108. -- Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Parassitologia;
Chemioterapia;
Chirurgia maxillo-facciale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella facoltà ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 169. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-27;1296#art-1