Art. 1
In vigore dal 18 dic 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1964, n. 638, con il quale veniva fatto luogo, fra l'altro, alla ripartizione di trecentoquaranta dei trecentosessanta posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari istituiti, per l'anno accademico 1964-1965, dall'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, facendosi riserva di successiva assegnazione dei rimanenti venti posti;
Ravvisata la necessità di procedere ora all'assegnazione dei venti posti di assistente di ruolo anzidetti
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
I rimanenti venti posti di assistente di ruolo dei trecentosessanta non riservati agli assistenti straordinari, di cui all'art. 51 della sopracitata legge n. 1073, sono ripartiti, con effetto dal 1 novembre 1964, come segue:
Numero
dei posti
FACOLTA DI GIURISPRUDENZA
Universita di Bari:
Cattedra di Diritto penale........................... 1
Universita di Napoli:
Cattedra di Storia del diritto italiano.............. 1
Universita di Pisa:
Cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanzia-
rio...................................................... 1
Universita di Trieste:
Cattedra di Diritto del lavoro....................... 1
FACOLTA DI ECONOMIA E COMMERCIO
Universita di Messina:
Cattedra di Diritto commerciale...................... 1
Universita di Napoli:
Cattedra di Diritto commerciale...................... 1
FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA
Universita di Bologna:
Cattedra di Archeologia cristiana.................... 1
Universita di Pisa:
Cattedra di Storia antica............................ 1
Universita di Roma:
Cattedra di Pedagogia................................ 1
FACOLTA DI MAGISTERO
Universita di Bari:
Cattedra di Storia della filosofia................... 1
Universita di Padova:
Cattedra di Storia................................... 1
FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA
Universita di Bologna:
Cattedra di Malattie infettive....................... 1
Universita di Cagliari:
Cattedra di Farmacologia............................. 1
Universita di Genova:
Cattedra di Anatomia ed istologia patologica......... 1
Universita di Messina:
Cattedra di Anatomia ed istologia patologica......... 1
Universita di Roma
Cattedra di Clinica medica generale e terapia medica. 1
Cattedra di Anestesiologia (cardiologo).............. 1
FACOLTA DI SCIENZE MATEMATICHE,
FISICHE E NATURALI
Universita di Messina:
Cattedra di Chimica organica......................... 1
FACOLTA DI FARMACIA
Universita di Roma:
Cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica (2ª
cattedra)............................................... 1
FACOLTA DI MEDICINA VETERINARIA
Universita di Milano
Cattedra di Radiologia.............................. 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 124. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-24;1245#art-1