Art. 1

In vigore dal 19 dic 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 2. - L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: Nella Facoltà di lettere e filosofia sono costituite le seguenti Scuole di perfezionamento: in Filologia e antichità classiche e papirologia; in Filologia romanza e moderna; in Filosofia neoscolastica; in Lingue e letterature orientali; in Storia e civiltà del cristianesimo. Nella Facoltà di lettere e filosofia è costituita la Scuola di specializzazione in Psicologia. Art. 11 - Agli insegnamenti complementari del Corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di "Psicologia del lavoro". Art. 82. - Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente Alle Scuole di perfezionamento costituite nella Facoltà di lettere e filosofia possono essere iscritti i laureati in Lettere e filosofia; a quella di specializzazione in Psicologia possono essere iscritti anche i laureati in Pedagogia e i laureati in Medicina e chirurgia; a quella di perfezionamento in Filosofia neoscolastica possono essere iscritti anche i laureati in Pedagogia e i laureati in Sacra Teologia; a quella di perfezionamento in Filologia romanza e moderna anche i laureati in Materie letterarie. Il quarto comma è soppresso. Il quinto comma è abrogato e sostituito dal seguente: Coloro che hanno già conseguito il diploma di perfezionamento in Psicologia in una Università italiana, purchè in possesso del titolo di laurea che dà accesso alla iscrizione a uno dei diplomi rilasciato dalla Scuola di specializzazione in Psicologia potranno essere iscritti al secondo anno di corso della Scuola di specializzazione. Art. 83 - Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente: Gli studi per il conseguimento di ciascun diploma di perfezionamento durano due anni. Gli studi per il conseguimento del diploma rilasciato dalla Scuola di specializzazione in Psicologia durano tre anni. L'art. 94 relative all'ordinamento della Scuola di perfezionamento in Psicologia è abrogato e sostituito dal seguente nuovo ordinamento. Scuola di specializzazione in Psicologia Art. 94. - La Scuola di specializzazione in Psicologia rilascia quattro diplomi: 1) Psicologia sperimentale; 2) Psicologia del lavoro; 3) Psicologia clinica; 4) Psicologia dell'educazione. I corsi della Scuola di specializzazione in Psicologia sono distribuiti in tre anni, i primi due sono propedeutici e comuni, il terzo orientato secondo gli indirizzi costitutivi della Scuola. Sono insegnamenti costitutivi comuni: a) per il 1° anno Psicometria; Statistica elementare Psicofisiologia; Psicologia generale; Psicologia evolutiva Tecniche di laboratorio. b) per il 2° anno: Psicologia del lavoro; Psicologia sperimentale; Psicologia sociale; Statistica progredita; Metodologia clinica; Metodologia sperimentale; Tecnica dell'orientamento professionale. Sono insegnamenti ausiliari: a) per il 1° anno: Sociologia; Pedagogia; Neurofisiologia. b) per il 2° anno: Teorie della personalità; Auxologia Filmologia. Gli insegnamenti costitutivi dei singoli diplomi (3° anno di corso) sono i seguenti: Per la specializzazione in Psicologia sperimentale: Teorie della ricerca, Metodi della ricerca; Esercitazioni in ricerche sperimentali. Per la specializzazione in Psicologia clinica: Psicopatologia infantile Psicopatologia generale; Psicoterapia; Teorie della psicologia clinica; Neuropsichiatria; Interpretazione qualitativa dei tests proiettivi. Per la specializzazione in Psicologia dell'educazione: Psicologia dell'età evolutiva; Psicologia della didattica; Psicologia sperimentale; Psicopatologia infantile. Per la specializzazione in Psicologia del lavoro: Psicologia del personale; Psicologia della distribuzione; Dinamica dei gruppi formali; Tecniche di misura e sociometria; Antropologia culturale. Per conseguire il diploma di specializzazione è necessario aver superato tutti gli esami costitutivi del primo biennio e dell'indirizzo prescelto più due degli ausiliari scelti fra quelli indicati per il primo ed il secondo anno. È necessario inoltre avere presentato una ricerca sperimentale di carattere originale e aver sostenuto un colloquio vertente sull'orientamento generale della Scuola di specializzazione. L'ammissione alla Scuola è fatta mediante concorso annuale allo scopo di stabilire l'idoneità dei candidati a svolgere la professione dello psicologo; per la stessa ammissione è necessaria la laurea in Medicina e chirurgia o in Filosofia o in Pedagogia. Art. 97, relativo alla Scuola di specializzazione in Psicologia del lavoro in psicotecnica è soppresso. Dopo l'art. 96 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Archeologia e Storia dell'arte medioevale e moderna, annessa alla Facoltà di lettere e filosofia. Scuola di perfezionamento in Archeologia e Storia dell'arte medioevale e moderna Art. 97. - La Scuola di perfezionamento in Archeologia e Storia dell'arte medioevale e moderna rilascia, due diplomi: 1) Diploma di perfezionamento in Archeologia; 2) Diploma di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna. Sono materie costitutive per il diploma di perfezionamento in Archeologia: Archeologia e storia dell'arte antica; Epigrafia greca e latina; Etruscologia ed antichità italiche; Archeologia cristiana; Topografia di Roma e dell'Italia antica. Sono materie ausiliarie: Antichità greche e romane; Paletnologia; Numismatica greca e romana; Storia greca e romana; Storia dell'arte medioevale. Sono materie costitutive per il diploma di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna: Storia dell'arte medioevale; Storia dell'arte moderna; Storia dell'arte contemporanea; Teorie e storia del restauro delle opere d'arte. Sono materie ausiliarie; Storia della critica d'arte; Restauro dei monumenti; Paleografia e diplomatica; Numismatica; Storia delle arti decorative del libro e del manoscritto Estetica. Per ciò che concerne esami, dissertazione scritta, tasse ecc. e per ogni altra disposizione valgono le disposizioni generali per le Scuole di perfezionamento che formano gli articoli 82, 83, 84 dello statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore". Per quanto concerne gli insegnamenti ausiliari lo studente ne deve scegliere due per ogni anno di corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 117. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-08;1252#art-1

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