Art. 1

In vigore dal 5 mar 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - Alle propedeuticità di esami del corso di Laurea in Giurisprudenza 6 aggiunta la seguente: "Lo esame di Diritto Internazionale non può essere sostenuto dallo studente, se non abbia già superato l'esame di Istituzioni di diritto privato". Art. 63. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di: Psicologia dell'età evolutiva; Glottologia; Sociologia; Storia delle dottrine politiche; Filosofia della storia; Storia della scienza. Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia, sono aggiunti quelli di: Storia delle dottrine politiche; Filosofia della storia; Storia della scienza. Art. 121, relative agli insegnamenti del corso di laurea in Medicina veterinaria è modificato nel senso che dopo il secondo comma viene abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti biennali di "Patologia speciale e clinica medica" e di "Patologia speciale e clinica chirurgica" comportano due esami distinti: un esame teorico, che dev'essere sostenuto alla fine del 3° anno, e una prova pratica, che dev'essere sostenuta alla fine del 40 anno". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1965 Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 84. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-01;1601#art-1

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