Art. 22
In vigore dal 12 ago 1965
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della Pubblica istruzione fissato in L. 93.700.000;
2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
3) con lasciti e donazioni da parte di Enti e di privati;
4) con i proventi dei laboratori e delle officine;
5) con i contributi degli alunni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1699#art-22