Art. 2

In vigore dal 10 ago 1965
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: aggiustatore meccanico (triennale); congegnatore meccanico (triennale) meccanico fresatore (triennale); 2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: elettricista installatore in b. t. (triennale);
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1695#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo