Art. 2
In vigore dal 10 ago 1965
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
tornitore meccanico (triennale);
congegnatore meccanico (triennale)
2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista installatore in b.t. (triennale), n. 2 sezioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1693#art-2