Art. 15

In vigore dal 8 ago 1965
Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dai quali uno è nominato dal Ministro per la Pubblica Istruzione e l'altro dal Ministro per il Tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1691#art-15

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