Art. 1

In vigore dal 8 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1947, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 16 maggio 1963, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Frosinone; Ritenuta la necessità di trasformare la Scuola coordinata di Isola Liri in Istituto autonomo; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Isola Liri, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico dal 1 ottobre 1963; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il Tesoro e per l'industria e Commercio; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1963 è istituita in Isola Liri (Frosinone) una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato. In sostituzione della Scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Frosinone prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1947.
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