Art. 1

In vigore dal 8 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Vigevano, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico dal 1 ottobre 1963. Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il Tesoro e per l'industria e Commercio; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1963 è istituita in Vigevano (Pavia) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.
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