Art. 23

In vigore dal 7 ago 1965
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica. L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il presidente del Senato MERZAGORA GUI - TAVIANI - COLOMBO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 41. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1688#art-23

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