Art. 21
In vigore dal 6 ago 1965
Il Consiglio di amministrazione può concedere annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.
La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49,si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1686#art-21