Art. 1
In vigore dal 6 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per il commercio in Avellino, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1 ottobre 1963;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per L'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1963 è istituita in Avellino una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.
A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale di Avellino è soppressa salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1686#art-1