Art. 2
In vigore dal 6 ago 1965
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'Esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.
Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
stenodattilografo (biennale);
contabile d'azienda (triennale);
segretario d'azienda (triennale), n. 2 sezioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1685#art-2