Art. 2
In vigore dal 4 ago 1965
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
sarta per donna (triennale);
biancherista generica (biennale).
2) scuola professionale per l'arte applicata, con sezione per:
figurinista (triennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1683#art-2