Art. 18
In vigore dal 4 ago 1965
Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo degli Istituti professionali femminili, delle scuole di magistero professionale per la donna, degli istituti tecnici femminili, nonché tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.
Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1682#art-18