Art. 2

In vigore dal 3 ago 1965
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e delle attività marinare. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per la meccanica navale, con sezione per: meccanico navale (triennale); 2) scuola professionale per la costruzione navale, con sezione per: carpentiere navale in ferro (biennale); 3) scuola professionale per la gente di mare, con sezioni per: padrone marittimo alla pesca (triennale); padrone marittimo al traffico (biennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1680#art-2

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