Art. 2
In vigore dal 3 ago 1965
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e delle attività marinare.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per la meccanica navale, con sezione per: meccanico navale (triennale);
2) scuola professionale per la costruzione navale, con sezione per:
carpentiere navale in ferro (biennale);
3) scuola professionale per la gente di mare, con sezioni per:
padrone marittimo alla pesca (triennale);
padrone marittimo al traffico (biennale).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1680#art-2