Art. 10
In vigore dal 3 ago 1965
Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.
In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
Le condizioni di ammissione alle scuole ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) dell'anzidetto , saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1680#art-10