Art. 15
In vigore dal 3 ago 1965
Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1678#art-15