Art. 2

In vigore dal 1 ago 1965
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio. Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per: applicato ai servizi amministrativi (biennale); addetto alle vendite (biennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1676#art-2

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