Art. 9

In vigore dal 31 lug 1965
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; tecnica professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; nozioni di merceologia; nozioni di enologia; igiene professionale; lingue estere; esercitazioni lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1674#art-9

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