Art. 2

In vigore dal 31 lug 1965
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio. Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per: stenodattilografo (biennale); segretario d'azienda (triennale); contabile d'azienda (triennale).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1673#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo