Art. 14

In vigore dal 31 lug 1965
L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; un rappresentante del Comune; un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura; un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo; un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo; il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1672#art-14

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