Art. 1
In vigore dal 17 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9, del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il proprio decreto 26 ottobre 1954, n. 1547, con il quale è stato istituito l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Sondrio, con le scuole coordinate a Chiavenna e Morbegno;
Considerato che le scuole secondarie di avviamento professionale di Chiavenna e Morbegno, in detto decreto, sono state dichiarate annesse alle predette scuole coordinate con l'Istituto professionale di Sondrio;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1963, con il quale sono determinati gli organici delle scuole di avviamento professionale, tra cui quelle di Chiavenna e Morbegno, a decorrere dal 1 ottobre 1961;
Ritenuto perciò che occorre modificare l' del decreto presidenziale sopracitato, nel senso che scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale esistenti nelle predette città non debbono essere considerate annesse alle scuole con l'Istituto professionale citato a decorrere dal 1 ottobre 1961;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il decreto presidenziale 26 ottobre 1954, n. 1547, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Sondrio, con Scuole coordinate a, Chiavenna e Morbegno, è modificato nel senso che le scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale di Chiavenna e Morbegno dichiarate, in detto decreto, annesse alle predette scuola coordinate, non debbono essere considerate annesse alle scuole medesime a decorrere dal 1 ottobre 1961.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 18. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1669#art-1