Art. 1

In vigore dal 17 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l'art. 9, del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Visto il proprio decreto 26 ottobre 1954, n. 1547, con il quale è stato istituito l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Sondrio, con le scuole coordinate a Chiavenna e Morbegno; Considerato che le scuole secondarie di avviamento professionale di Chiavenna e Morbegno, in detto decreto, sono state dichiarate annesse alle predette scuole coordinate con l'Istituto professionale di Sondrio; Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1963, con il quale sono determinati gli organici delle scuole di avviamento professionale, tra cui quelle di Chiavenna e Morbegno, a decorrere dal 1 ottobre 1961; Ritenuto perciò che occorre modificare l' del decreto presidenziale sopracitato, nel senso che scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale esistenti nelle predette città non debbono essere considerate annesse alle scuole con l'Istituto professionale citato a decorrere dal 1 ottobre 1961; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il decreto presidenziale 26 ottobre 1954, n. 1547, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Sondrio, con Scuole coordinate a, Chiavenna e Morbegno, è modificato nel senso che le scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale di Chiavenna e Morbegno dichiarate, in detto decreto, annesse alle predette scuola coordinate, non debbono essere considerate annesse alle scuole medesime a decorrere dal 1 ottobre 1961. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 31 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 18. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1669#art-1

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