Art. 1
In vigore dal 13 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Veduto il proprio decreto 30 settembre 1962, n. 1911, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Verona;
Considerato che, per mero errore materiale, la Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale di Verona in detto decreto è stata dichiarata annessa all'istituto professionale anzidetto;
Ritenuto che occorre modificare l' del decreto predetto nel senso che la Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale esistente nella predetta città non deve essere considerata annessa all'Istituto professionale di cui trattasi;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
A modifica di quanto stabilito con il decreto presidenziale 30 settembre 1962 citato nelle premesse, la Scuola secondaria di avviamento professionale a, tipo industriale di Verona non deve considerarsi annessa all'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato funzionante nella medesima città.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 9. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1667#art-1