Art. 1

In vigore dal 7 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduto l' del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1427, con il quale è stato istituito in Palermo un Istituto professionale di Stato alberghiero e per il turismo; Veduto l' del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1947, con il quale è stato istituito in Senigallia (Ancona) un Istituto professionale di Stato alberghiero e per il turismo; Considerato che tale tipo di Istituto non trova corrispondenza nell'ordinamento attuale dell'istruzione professionale che prevede il funzionamento di Istituti professionali soltanto nel settore alberghiero; Riconosciuta pertanto l'opportunità di modificare la denominazione dei sopracitati Istituti professionali alberghieri e per il turismo di Palermo e Senigallia Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. A decorrere dalla data del presente decreto, gli Istituti professionali alberghieri e per il turismo di Palermo e di Senigallia, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1427 e 22 giugno 1960, n. 1947, assumono ciascuno la denominazione di Istituto professionale alberghiero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 3. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1665#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo