Art. 1
In vigore dal 7 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista, la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Veduto il decreto presidenziale 30 settembre 1961, n. 1966, che istituiva in Vittorio Veneto (Treviso) un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura;
Considerato che detto Istituto non corrisponde più alle mutate esigenze economiche locali e che esso, pertanto, non ha mai funzionato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
A decorrere dal 1 ottobre 1961 è soppresso in Vittorio Veneto (Treviso) l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 178. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;1664#art-1